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CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

INFORMAZIONI

Il certificato generale del casellario giudiziale riporta i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli art. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Il Certificato generale si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati:

  • la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente (oppure il documento potrà essere esibito all'atto della presentazione della domanda e gli estremi riportati sulla stessa a cura dell'ufficio;
  • 1 marca da bollo da 16,00 euro (esente quando previsto dalla legge);
  • 1 marca da bollo da 7,84 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
  • 1 marca da bollo da 3,92 euro se il ritiro avviene nel giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo. 

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti. 

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

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