Il certificato generale del casellario giudiziale riporta i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli art. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
Il Certificato generale si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati:
Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).