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CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

INFORMAZIONI

Il certificato penale riporta i provvedimenti e le condanne di natura penale riferite ad un determinato soggetto, così come previsto dagli artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Il Certificato Penale si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati:

  • la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente (oppure il documento potrà essere esibito all'atto della presentazione della domanda e gli estremi riportati sulla stessa a cura dell'ufficio;
  • 1 marca da bollo da 16,00 euro;
  • 1 marca da bollo da 7,84 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato in giornata;
  • 1 marca da bollo da 3,92 euro se il ritiro avviene nel giorno lavorativo successivo alla richiesta.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

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